ATECO 69.20.12: Attività dei consulenti del lavoro
Se la tua attività rientra in ATECO 69.20.12 (Attività dei consulenti del lavoro), gli strumenti digitali obbligatori seguono regole comuni ma con sfumature settoriali.
Obblighi digitali per ATECO 69.20.12
Chi opera sotto il codice ATECO 69.20.12 (Attività dei consulenti del lavoro) ha un set minimo di strumenti digitali da attivare: PEC per comunicazioni con enti e PA, fatturazione elettronica per ogni cessione/prestazione, conservazione sostitutiva delle fatture emesse e ricevute, firma digitale se iscritti a un Albo o per atti societari.
Nel settore attività dei consulenti del lavoro ATECO 69.20.12 la specificità settoriale emerge su adempimenti paralleli (certificazioni, albi, autorizzazioni) che si sommano agli obblighi digitali base comuni a tutte le P.IVA.
L'apertura della P.IVA con ATECO 69.20.12 richiede il modello AA9/12 presso AdE o tramite commercialista abilitato; la scelta tra regime forfettario e ordinario dipende da ricavi attesi e specifiche del settore Professioni.
Riferimenti normativi
Agenzia delle Entrate (Portale Fatture e Corrispettivi) · AgID (Linee Guida Conservazione 2022)