Aggiornato: Aprile 2026

Strumenti digitali per Studi medici specialistici (ATECO 86.22.09)

Studi di medici specialisti iscritti all'Ordine.

Sanità: oltre a PEC e fatturazione elettronica, firma digitale obbligatoria per ricetta elettronica, certificati medici, atti deontologici. Invio spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e Fascicolo Sanitario Elettronico sono adempimenti separati con scadenze mensili/semestrali.

Strumenti obbligatori per ATECO 86.22.09

Coefficiente forfettario per ATECO 86.22.09

Il coefficiente di redditività dipende dalla macro-categoria ATECO: per sanità è generalmente 67%. Sui ricavi si applica questo coefficiente per ottenere il reddito imponibile su cui versare l'imposta sostitutiva (5% nei primi 5 anni se ricavi < 85.000 €, altrimenti 15%).

Per il dettaglio fiscale del codice ATECO 86.22.09 consulta la scheda completa:

Scheda ATECO 86.22.09

Domande frequenti per ATECO 86.22.09

Devo trasmettere le spese sanitarie al Sistema TS con ATECO 86.22.09?
Sì, medici, dentisti, fisioterapisti, psicologi e altre professioni sanitarie devono trasmettere le spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la dichiarazione precompilata: scadenza tipica 31 gennaio per anno precedente.
La ricevuta sanitaria sostituisce la fattura elettronica?
Le prestazioni sanitarie verso privati sono esenti IVA (DPR 633/72 art. 10) e fino al 2024 erano esonerate dalla fatturazione elettronica. Dal 2025 l'obbligo è esteso: verifica con il commercialista la fase attuale di obbligo per la tua categoria.
Privacy e GDPR per dati sanitari: obblighi extra con ATECO 86.22.09?
I dati sanitari sono "categorie particolari" ex art. 9 GDPR: richiedono base giuridica rafforzata, DPIA (valutazione di impatto), DPO se trattamento sistematico/su larga scala. Conservazione e protezione devono essere documentate.
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): cosa devo fare come professionista ATECO 86.22.09?
I medici e specialisti devono alimentare il FSE del paziente con referti, ricette e diagnosi. L'alimentazione avviene tramite il software del proprio gestionale o il portale regionale del SSN. La firma digitale qualificata è obbligatoria.

Approfondimenti correlati