Aggiornato: Aprile 2026

Reverse charge in edilizia: chi lo applica e come

Il reverse charge (inversione contabile) è la regola IVA che obbliga il committente, e non il prestatore, a versare l'imposta in alcune prestazioni edili. Pensata dall'UE per contrastare frodi nel settore, in Italia trova base nell'art. 17 DPR 633/72, dettagliata dal DM 27 gennaio 2021 per le prestazioni del comparto edilizio e settori connessi.

ℹ️

Regola fondamentale

Il prestatore emette fattura senza IVA con annotazione del riferimento normativo; il committente integra la fattura con doppia annotazione (IVA dovuta + IVA detraibile). Effetto netto zero per il committente, anti-frode per l'erario.

Ambito di applicazione

L'art. 17 c. 6 DPR 633/72 elenca le operazioni in inversione contabile. Per l'edilizia rilevano:

  • Lett. a): prestazioni rese da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
  • Lett. a-ter): prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici, rese a soggetti passivi IVA.
  • Lett. a-quater): cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a consorzi (in specifiche ipotesi).

Il DM 27/01/2021 ha precisato l'ambito con riferimento ai codici ATECO. Restano escluse le forniture di beni (es. vendita di materiale edile) e le prestazioni rese direttamente al consumatore finale.

Come si compila la fattura XML

  1. Imposti l'aliquota IVA dell'operazione a 0% e selezioni il codice natura corretto (N6.3 per subappalti, N6.7 per servizi edilizia/affini).
  2. Aggiungi in nota la dicitura "Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17 c. 6 lett. a) [o a-ter)] DPR 633/72".
  3. Indichi CIG/CUP se subappalto pubblico, codice destinatario SDI del committente.
  4. Trasmetti via SDI: il committente integra la fattura con doppia annotazione entro 15 giorni dal ricevimento.

Casi pratici

Idraulico per general contractor

Subappalto idraulico in cantiere di ristrutturazione: reverse charge lett. a-ter (installazione impianti). Codice natura N6.7, fattura senza IVA.

Demolizione per impresa edile

Lett. a-ter, codice N6.7. Anche se l'impresa committente non è subappaltatrice, l'operazione di demolizione su edificio è sempre reverse charge.

Ristrutturazione casa privato

No reverse charge: committente non è soggetto passivo IVA. Fattura con IVA 10% se intervento di manutenzione/ristrutturazione su fabbricato residenziale (Tab. A parte III).

Domande frequenti

Per quali prestazioni edili si applica il reverse charge?
Per i subappalti edili (art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72) e per servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento relativi a edifici (lett. a-ter). L'ambito è stato precisato dal DM 27/01/2021 con riferimento ai codici ATECO. Si applica solo a operazioni tra soggetti passivi IVA, non a vendite finali al consumatore.
Quale codice natura IVA inserisco in fattura XML?
Per subappalti edili lett. a) usi N6.3 (reverse charge - subappalti settore edile). Per le prestazioni della lett. a-ter (pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento) usi N6.7 (reverse charge - prestazioni comparto edile e settori connessi). Per cessioni di rottami usi N6.1, per oro/argento N6.4. Verifica nella documentazione tecnica AdE il codice esatto per la tua casistica.
Cosa scrivo come riferimento normativo?
Indica in fattura 'Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17 comma 6 lett. a) [o lett. a-ter)] DPR 633/72'. Aggiungi eventuali riferimenti al CIG/CUP se subappalto pubblico. Il committente deve integrare la fattura con doppia annotazione (IVA detraibile + IVA dovuta) entro 15 giorni dal ricevimento.
Il committente è un consumatore privato: applico reverse charge?
No, mai. Il reverse charge si applica solo tra soggetti passivi IVA. Se vendi a un privato (es. ristrutturazione di abitazione singola committente persona fisica), fatturi con IVA ordinaria (10% o 22% a seconda della prestazione). Per interventi agevolati con bonus, applichi l'IVA agevolata 10% ex Tabella A parte III DPR 633/72.

Fonti consultate

Verificate a aprile 2026. Le normative possono cambiare: consulta sempre la fonte ufficiale prima di agire.

Approfondimenti correlati