Cause di esclusione dal regime forfettario
L'art. 1, comma 57, della L. 190/2014 elenca le cause di esclusione dal regime forfettario. Le tre più frequenti sono: il superamento della soglia dei redditi da lavoro dipendente, la prevalenza di ricavi verso l'ex datore di lavoro e il controllo di SRL nello stesso settore. La verifica si fa anno per anno: anche un solo evento incompatibile fa uscire dal regime.
Partecipazioni e controllo di società
Non può applicare il regime forfettario chi (lett. d, comma 57): partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR); controlla direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in proprio.
La nozione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. comprende: maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, influenza dominante in assemblea, vincoli contrattuali. La riconducibilità dell'attività è valutata in concreto: stesso settore ATECO, clientela sovrapposta, prestazioni intercambiabili.
Attività prevalente verso ex datore di lavoro
La causa di esclusione di cui alla lett. d-bis è scattata per evitare il fenomeno delle false partite IVA: chi cessa il rapporto di lavoro dipendente e fattura prevalentemente all'ex datore configura una sostanziale prosecuzione del lavoro dipendente.
La prevalenza si misura sui ricavi/compensi: oltre il 50% del fatturato proveniente dall'ex datore (o da soggetti riconducibili) fa scattare l'esclusione. Il vincolo dura due anni dalla cessazione del rapporto.
- Datore di lavoro attuale: esclusione automatica se gli si fattura.
- Datore cessato da < 2 anni: esclusione se ricavi prevalenti.
- Pensionati che lavorano per ex datore con cui hanno solo rapporto di pensione: la clausola non si applica.
Soglia 35.000 EUR redditi da lavoro dipendente (L. 207/2024)
La lett. d-ter (introdotta dalla L. 145/2018 e successivamente modificata) esclude dal forfettario chi ha percepito, nell'anno precedente, redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori alla soglia.
La soglia è stata 30.000 EUR fino al 2024 (L. 197/2022) ed è stata elevata a 35.000 EUR dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). La verifica si riferisce all'anno d'imposta precedente; la soglia non opera se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno precedente e non è stato instaurato un nuovo rapporto entro fine anno.
Altre cause di esclusione
Oltre alle tre cause principali, l'art. 1, comma 57, prevede l'esclusione per: soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di determinazione forfettaria del reddito (lett. a); non residenti, salvo quelli UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito (lett. b); soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c).
Domande frequenti
Posso essere amministratore di una SRL ed essere forfettario?
Sono uscito dal lavoro dipendente a giugno e a ottobre apro la P.IVA: posso fatturare al vecchio datore?
Se nel 2025 ho preso 36.000 EUR come dipendente, posso aprire P.IVA forfettaria nel 2026?
Fonti consultate
Verificate a aprile 2026. Le normative possono cambiare: consulta sempre la fonte ufficiale prima di agire.
Informazioni di natura generale
Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce la consulenza personalizzata di un commercialista o consulente del lavoro. La normativa fiscale è in continua evoluzione: verifica sempre con la tua figura di fiducia prima di assumere decisioni con effetti tributari.