Forfettario per chi ha già un lavoro dipendente
Il regime forfettario è accessibile anche a chi mantiene un lavoro dipendente o assimilato, purché il reddito da lavoro dipendente o pensione percepito nell'anno precedente non superi una soglia stabilita per legge. La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha riallineato la soglia a 35.000 EUR, dopo che la L. 197/2022 l'aveva temporaneamente portata a 30.000 EUR.
Soglia 35.000 EUR di redditi da lavoro dipendente
Per accedere o restare nel regime forfettario, il contribuente non deve aver percepito, nell'anno precedente, redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 EUR lordi (art. 1, comma 57, lett. d-ter, L. 190/2014, come modificato dalla L. 207/2024).
La verifica si fa con riferimento all'anno d'imposta precedente: per restare nel regime nel 2026 occorre che nel 2025 i redditi da lavoro dipendente/pensione siano stati pari o inferiori a 35.000 EUR. La soglia non opera in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.
Vincoli sulla clientela: ex datore e affini
Non è ammesso al forfettario chi esercita l'attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui è in corso un rapporto di lavoro o lo era nei due anni precedenti, ovvero verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso (art. 1, comma 57, lett. d-bis, L. 190/2014).
La prevalenza si calcola sui ricavi/compensi dell'anno: se più del 50% del fatturato proviene dall'ex datore o da soggetti a lui riconducibili, il regime non è applicabile.
- Rapporto di lavoro in corso con il committente: esclusione automatica.
- Rapporto cessato da meno di 2 anni: esclusione se ricavi prevalenti.
- Pensionati: la clausola non si applica al precedente datore di lavoro da cui si percepisce solo la pensione.
Partecipazioni in società e controllo
Non può accedere al forfettario chi partecipa contemporaneamente a società di persone, ad associazioni professionali, a imprese familiari o controlla direttamente o indirettamente SRL/associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in proprio (art. 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014).
Il controllo di SRL si valuta secondo l'art. 2359 c.c. (maggioranza di voti in assemblea o influenza dominante). Per le SRL trasparenti l'incompatibilità è sempre presunta se l'attività è la stessa.
Doppia tassazione: come si combina con il CU
I redditi da lavoro dipendente restano tassati con IRPEF ordinaria e scaglioni (art. 11 TUIR). Il reddito forfettario, invece, è assoggettato a imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività nei primi 5 anni).
I due redditi non si cumulano per il calcolo dell'imposta: il forfettario è un regime sostitutivo. Tuttavia entrambi concorrono ai fini ISEE e di alcune detrazioni (es. per familiari a carico). Le detrazioni IRPEF da lavoro dipendente non si applicano sul reddito forfettario.
Domande frequenti
Posso aprire la partita IVA forfettaria se guadagno 32.000 EUR come dipendente?
Posso fatturare al mio attuale datore di lavoro come forfettario?
Devo comunicare al datore di lavoro che ho aperto la partita IVA?
Fonti consultate
Verificate a aprile 2026. Le normative possono cambiare: consulta sempre la fonte ufficiale prima di agire.
Informazioni di natura generale
Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce la consulenza personalizzata di un commercialista o consulente del lavoro. La normativa fiscale è in continua evoluzione: verifica sempre con la tua figura di fiducia prima di assumere decisioni con effetti tributari.