Aggiornato: Aprile 2026

Sforamento soglia 85.000 EUR: uscita dal forfettario

Dal 2023 (L. 197/2022) la soglia di ricavi/compensi del regime forfettario è 85.000 EUR. Il superamento ha conseguenze diverse a seconda dell'entità: sotto 100.000 EUR l'uscita decorre dall'anno successivo, sopra 100.000 EUR l'uscita è immediata con applicazione dell'IVA dal momento dello sforamento.

La doppia soglia 85.000 / 100.000 EUR

La L. 197/2022 ha introdotto un meccanismo a doppia soglia: 85.000 EUR è il limite per restare nel regime; tra 85.000 e 100.000 EUR il regime si applica fino a fine anno con uscita posticipata all'anno successivo; sopra 100.000 EUR l'uscita è immediata.

Il computo si fa sui ricavi/compensi incassati nell'anno (principio di cassa per i professionisti, di competenza per le imprese), ragguagliati ad anno se l'attività è iniziata o cessata nel corso dell'anno.

Sforamento sotto 100.000 EUR: uscita anno successivo

Se i ricavi superano 85.000 EUR ma restano pari o inferiori a 100.000 EUR, il regime forfettario continua ad applicarsi fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Dall'anno successivo si passa al regime ordinario o semplificato, con apertura della partita IVA al regime IVA pieno.

Restano dovuti l'imposta sostitutiva sul forfettario per l'anno di sforamento e gli adempimenti IVA dall'1 gennaio dell'anno successivo.

Sforamento oltre 100.000 EUR: uscita immediata e IVA

Superata la soglia di 100.000 EUR di ricavi/compensi, l'uscita dal regime è immediata: dal momento in cui si supera la soglia, la fattura va emessa con IVA. Le operazioni precedenti restano in regime forfettario senza obbligo di rettifica delle fatture già emesse.

Per l'anno di sforamento si applica l'IRPEF ordinaria su tutto il reddito d'impresa/lavoro autonomo (non più imposta sostitutiva). Occorre anche aprire le scritture contabili obbligatorie e gestire la liquidazione IVA periodica.

  • 85.000 EUR ≤ ricavi ≤ 100.000 EUR: uscita 1° gennaio anno successivo, niente IVA su fatture già emesse.
  • Ricavi > 100.000 EUR: uscita immediata, IVA dovuta dalla prima operazione che fa superare la soglia.
  • IRPEF ordinaria applicata sull'intero reddito dell'anno di sforamento se > 100.000 EUR.

Rettifica IVA detratta (art. 19-bis2 DPR 633/72)

Uscendo dal forfettario, il contribuente recupera l'IVA su beni e servizi acquistati ma non ancora utilizzati e sui beni ammortizzabili tramite la rettifica della detrazione (art. 19-bis2 DPR 633/72). La rettifica si fa nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione del regime ordinario.

All'opposto, al momento di ingresso nel forfettario, il contribuente deve restituire l'IVA detratta in eccesso. Questo meccanismo simmetrico bilancia i regimi.

Domande frequenti

Cosa succede se fatturo 90.000 EUR in un anno?
Resti nel forfettario per quell'anno e passi al regime ordinario dal 1° gennaio dell'anno successivo. Non devi rifare le fatture già emesse.
Se supero 100.000 EUR a settembre, devo emettere IVA sulle fatture di gennaio?
No, le operazioni precedenti restano in regime forfettario. Dal momento dello sforamento (la fattura che fa superare 100.000 EUR) emetti con IVA e applichi il regime ordinario.
Posso rientrare nel forfettario dopo essere uscito?
Sì, se nei due anni precedenti i ricavi non superano 85.000 EUR e ricorrono tutti gli altri requisiti, puoi rientrare nel regime con effetto dal 1° gennaio.

Fonti consultate

Verificate a aprile 2026. Le normative possono cambiare: consulta sempre la fonte ufficiale prima di agire.

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Informazioni di natura generale

Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce la consulenza personalizzata di un commercialista o consulente del lavoro. La normativa fiscale è in continua evoluzione: verifica sempre con la tua figura di fiducia prima di assumere decisioni con effetti tributari.

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